Bolletta luce e gas: come difendersi dalla truffa del sì

di | 1 Novembre 2017

Se chiama un call center e rispondete sì, è probabile che vi attivino un nuovo contratto di fornitura di luce, gas o telefonia, ecco come difendervi dalla truffa, fare ricorso e annullare l’eventuale contratto

Guida per difendersi dalla truffa Sì dei call center

Difendersi dalla truffa dei call center

La Polizia di Stato, a seguito di numerose segnalazioni dopo il servizio de “Le Iene” ha di recente segnalato la truffa sul profilo Facebook ‘Vita da social’, che è in corso una nuova serie di truffe telefoniche legate alla bolletta della luce e del gas. Nel messaggio si legge: ‘Sono molti i cittadini che segnalano di aver ricevuto strane telefonate riguardo la propria bolletta di gas ed energia con lo scopo di ottenere con l’inganno i dati necessari per un passaggio di gestore all’insaputa del titolare del contratto’. Quindi, rispondendo a un paio di semplici domande, l’operatore potrà cambiare  il vostro contratto di fornitura sia esso di telefonia, gas, luce o altro, senza che ve ne accorgiate. Scopriamo come funziona la nuova truffa telefonica del Sì per una nuova bolletta

Truffa dei call center : attenzione alla conversazione truffa

Tutta ha inizio da una fastidiosa chiamata, alle ore più impensabili sul telefono fisso di casa o aziendale. L’operatore del call center esordisce sempre con la stessa domanda: ‘E’ lei il signor/la signora…’. Il ‘sì’ verrà registrato, campionato cioè replicato con un software, e utilizzato come vostro assenso per il nuovo contratto di fornitura luce  e gas truffa, che non è mai stato richiesto e tanto meno da voi rilasciato. La società non si presenta, non darà alcuna informazione precisa, afferma soltanto di occuparsi della fatturazione della bolletta di gas energia.

La truffa del sì, attenzione al codice POD della bolletta non datelo assolutamente !

Leggendo quanto scritto su Facebook dalla Polizia di Stato‘chi ci contatta ci informa di aver riscontrato che stiamo pagando un prezzo troppo elevato e che dal prossimo mese ci attiveranno una tariffa più conveniente valida per tutto l’anno. Per portare a termine l’operazione è necessario solo fornire una nostra bolletta’.L’obiettivo dell’operatore truffaldino infatti, è quello di avere il vostro codice identificativo, il ‘Pod’ per la bolletta della luce e ‘Pdr’ per quella del gas. Grazie a questi dati, darete la possibilità al truffatore di cambiare il vostro contratto truffa, contro la vostra volontà. C’è da dire che questi sono contratti contraibili online, per conferma del consenso è infatti sufficiente essere in possesso della registrazione della conversazione.

Però nella pratica è proprio l’utente malcapitato a fornire al truffatore i dati necessari perché il cambio di contratto possa avvenire. Attenzione quindi, perché semplicemente rispondere ‘Sì’ alla domanda ‘E’ lei la sig.ra?’, potrebbe costarvi la modifica del contratto di fornitura

Guida per difendersi dalla truffa dei call center

Cosa fare per non cadere nella trappola dei call center truffa? L’azione più importante è non rispondere subito ‘sì’ a chiunque vi chieda qualcosa per telefono.

Quando alzate la cornetta, siate calmi e  concentratevi per un attimo sulla comunicazione e poi abbassate tranquillamente la guardia, non appena vi sarete sincerati di chi sia il vostro interlocutore, qualora esso sia il fornitore ufficiale, altrimenti restate sull’attenti ! non rispondete “sì” e non fornite nessun dato sulla vostra bolletta luce o gas!

Rispondere sì al telefono non è il vero problema, e fornire dati sul contratto peggiora la situazione infatti come cita un vecchio articolo del Tgcom24:

È entrata in vigore qualche giorno fa la “direttiva consumatori” attuata in Italia con il d.lgs. n.21 del 21 febbraio 2014.
Dopo aver descritto la prima grande novità introdotta con il decreto (“Diritto di recesso: da domani si allunga a 14 giorni”), ci occupiamo oggi delle altre tutele previste per i consumatori.

La seconda importantissima novità è la necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefonoil contratto non vincola chi riceve telefonate promozionali, se alla telefonata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica.

Una bella svolta per il “tele-selling” che, da oggi in avanti, non potrà più cogliere di sorpresa le persone con strategie sempre più sofisticate di marketing per invogliarle ad aderire a promozioni, acquistare beni o servizi, ecc., visto che non è più sufficiente il solo consenso vocale.

D’ora in poi, quindi, tenete presente che se anche avete dato l’ok per telefonoavete tutto il diritto di ripensarci, magari consultarvi con il resto della famiglia o con altre persone, non firmare poi il contratto scritto.

Inoltre, in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o di servizi (ad esempio, telefonia), il consumatore non è obbligato a pagare il prezzo. Questa previsione è fondamentale per arginare il dilagante fenomeno dei contratti falsi con firma apocrifa, per cui le vittime che si ritrovano a loro insaputa un contratto mai voluto, possono non pagare il prezzo del bene o del servizio.

La “direttiva consumatori” disciplina i contratti conclusi a distanza (online, per telefono,…) o stipulati fuori dai locali commerciali (per strada, a seguito di visite di venditori porta a porta,…), proprio perché ritiene che queste modalità di vendita siano le più aggressive e possano mettere in difficoltà, o comunque non nella giusta situazione per riflettere tranquillamente, chi si trova assalito da venditori per strada, alla porta di casa o, per l’appunto, per telefono.
In tutti questi casi, infatti, non è il compratore a rivolgersi ad una azienda per acquistare beni o servizi ma è il venditore ad andare a caccia di possibili acquirenti a cui proporre beni o servizi.

Se avete cambiato idea e volete recedere da un contratto di questo tipo, inviate un’email, un fax o una lettera (raccomandata) entro 14 giorni.

La stessa spiegazione viene data da:

In poche parole, anche se dite “Sì” al telefono a qualsiasi azienda vi chiami, se non vi giunge a casa il contratto cartaceo da firmare, legalmente non c’è stato alcun accordo e quindi non vi possono cambiare fornitore.

Per avere maggiori chiarimenti abbiamo contattato l’AGCOM via e-mail. In risposta ci hanno fornito tutti i dettagli utili a fare ulteriore chiarezza sul fenomeno:

Si desidera informarla che ai sensi del codice del consumo e delle linee guida dell’Autorità (Delibera 520/15/CONS), l’utente ha diritto di ricevere la conferma dell’offerta per iscritto. Previo consenso esplicito del consumatore, la conferma può essere inviata dall’operatore anche su supporto durevole, ad esempio come allegato ad un’e-mail, o tramite invio o comunicazione di un link di accesso ad un account privato nella titolarità del cliente finale sul sito web del venditore contenente le informazioni indirizzate al cliente, a condizione che le medesime informazioni non possano essere rimosse o modificate unilateralmente dal venditore.

Inoltre, la informiamo che per i contratti conclusi telefonicamente, c.d. contratti a distanza, è prevista una particolare forma di tutela e garanzia nei confronti del consumatore in quanto gli acquisti effettuati al di fuori dei locali commerciali del venditore possono per loro natura essere più incerti.

Tale ulteriore garanzia è data da una forma particolare di recesso che è il c.d. diritto di ripensamento, ossia il diritto dell’utente di ripensare al contratto concluso a distanza e di liberarsi dal vincolo contrattuale manifestando una volontà in tal senso nei giorni immediatamente successivi alla sottoscrizione del contratto.

L’utente, ai sensi dell’articolo 52 del Codice del Consumo (Decreto legislativo n. 206/2005 e s.m.i.), ha il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni lavorativi (c.d. diritto di ripensamento) dalla conclusione del contratto.

Il diritto di “ripensamento” deve, infatti, essere esercitato entro 14 giorni lavorativi che decorrono:

  • a) per i contratti relativi alla fornitura di servizi, dal giorno dell’accordo o dal momento in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.

  •  b) per i beni, dal giorno del loro ricevimento se gli obblighi informativi sono stati soddisfatti o dal giorno in cui le informazioni sono date se non sono trascorsi oltre 3 mesi dallo stesso.

L’operatore non può addebitare all’utente alcun corrispettivo per le prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto ovvero dalla data di efficacia del recesso e, qualora non riesca tecnicamente ad impedirne l’addebito, provvede tempestivamente a stornare o a rimborsare quanto addebitato.

Il diritto di ripensamento si esercita inviando una raccomandata a/r all’operatore entro i termini sopra indicati. Entro gli stessi termini la comunicazione può eventualmente essere inviata per telegramma, fax o posta elettronica, purché confermata con lettera raccomandata nelle 48 ore successive.

Eventuali violazioni della norma citata, possono essere denunciate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esclusivamente mediante l’apposito modello D disponibile sul sito web www.agcom.itda trasmettere all’Autorità unicamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo denunce_ugsv@cert.agcom.it.

Ad ogni buon conto, per la soluzione della sua specifica problematica può espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato con la delibera n. 173/07/CONS.

Il tentativo di conciliazione va proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com), competente per territorio e munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, oppure agli organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 13 del citato Regolamento. L’avvio del tentativo di conciliazione costituisce, peraltro, requisito necessario per presentare eventuale istanza per l’adozione di un provvedimento temporaneo diretto a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme d’abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’operatore (articolo 5 del Regolamento).

Quindi, ricapitolando, mai rispondere “sì” a delle domande di un call center sconosciuto o che si spaccia per un fornitore ufficiale, non date mai riferimenti della vostra bolletta luce  o gas e se comunque lo avete fatto, avete 14 giorni di tempo per recedere dal nuovo ed indesiderato contratto, senza penali.

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